Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario, le quali provvedono a disciplinare, con propria legge, l'immissione nei rispettivi ruoli degli assegnisti che operano presso le strutture e le amministrazioni dalle stesse dipendenti. Relativamente ai titolari degli assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26 della legge 1› giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, che hanno valore di norme di principio e di indirizzo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-18;14~art5 · fonte su Normattiva