Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Per la esecuzione della presente legge e' posto a disposizione del commissario per le onoranze ai Caduti in guerra il residuo dei fondi, stanziati nel bilancio del Ministero della guerra, per il trasporto gratuito delle salme dei militari morti in guerra in base alla legge 11 agosto 1921, n. 1074. Detto residuo sara' integrato con una ulteriore assegnazione straordinaria di L. 36.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1931-32. Le indennita' dovute al commissario del Governo sono stabilite col decreto col quale e' provveduto alla sua nomina.
Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010
