Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1935 al 9 ottobre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per onorare degnamente i militari italiani morti in conseguenza della grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, le loro salme saranno conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari. Al definitivo assetto delle tombe ed ai relativi servizi provvede un commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi con decreto del Capo del Governo di concerto con il Ministro per la guerra. Al commissario e' affidato l'incarico di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio di cui all'art. 5 nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di militari italiani.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art1 · fonte del testo