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La gestione dei fondi di cui all'art. 13 e' affidata all'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra, sotto la diretta vigilanza del commissario e con l'osservanza delle norme del Regio decreto 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato e successive aggiunte e modificazioni, e del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1917, n. 443, salvo quanto e' disposto nei precedenti articoli 8 e 10.

Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art14 · fonte del testo