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[1]Con decreto del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme regolamentari che possano occorrere per l'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931 - Anno IX
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Grandi - Mosconi Gazzera - Sirianni - Balbo - Giuliano.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010
