Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per l'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota di posti loro riservata a norma del primo comma dell'articolo precedente, e' richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui all'art. 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745. Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo con il bando di concorso anche relativamente alla durata e alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010
