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Dei posti aumentati a norma dell'art. 1, ottanta sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia. Gli altri posti saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto Ministeriale, a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;58~art4 · fonte del testo