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((I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui e' composto. Il capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarita' dei prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto)).

Testo in vigore dal 10 agosto 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;58~art9 · fonte del testo