I poteri e le funzioni gia' conferiti alle soppresse Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nei riguardi dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono attribuiti alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Testo vigente dal 12 dicembre 1925

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urn:nir:stato:legge:1925-12-03;2151~art1 · fonte del testo