Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;467~art2 · fonte del testo