[1]Per la trattazione di tutti gli affari inerenti all'assunzione predetta, il Consiglio direttivo delle sopraindicate rappresentanze e' composto da:

  • a)il consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;
  • b)il medico provinciale;
  • c)il direttore dell'Istituto di previdenza sociale di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, che esercita le proprie attribuzioni nella Provincia, salva la facolta' di delega a al capo di dipendente agenzia nei casi in cui nella Provincia funzioni soltanto l'agenzia istessa;
  • d)un invalido di guerra scelto dalla Amministrazione centrale della Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;
  • e)un rappresentante dei datori di lavoro della Provincia scelto dal Prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine' assegnato dal Prefetto.

[2]I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Testo vigente dal 12 dicembre 1925

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urn:nir:stato:legge:1925-12-03;2151~art2 · fonte del testo