[1]I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:

  • 1)da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attivita' produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il ((Consiglio di amministrazione));
  • 2)dal capo dei circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente;
  • 3)dal medico provinciale. ((4) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici.)) ((5) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'istituto con funzioni di segretario.)) ((I Comitati sono presieduti da uno dei loro componenti designato dai Comitati stessi ed approvato dal Comitato esecutivo dell'istituto.))

[2]I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio.

[3]La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

[4]Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per piu' di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

[5]Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948. 6 parole tolte, 35 parole aggiunte in 2 capoversi.

… previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio tolto: direttivo aggiunto: di amministrazione;

aggiunto: 4) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici. 5) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'istituto con funzioni di segretario. I Comitati sono presieduti tolto: dal direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto aggiunto: da uno dei loro componenti designato dai Comitati stessi ed approvato dal Comitato esecutivo dell'istituto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art27 · fonte del testo