Le funzioni ispettive inerenti all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e l'accertamento delle contravvenzioni alla legge medesima, spettano:

  • a)ai componenti del sopraindicato Consiglio direttivo;
  • b)agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio medesimo, autorizzati dal Prefetto in base a deliberazione di detto Consiglio;
  • c)agli agenti in genere incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Testo vigente dal 12 dicembre 1925

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urn:nir:stato:legge:1925-12-03;2151~art4 · fonte del testo