[1]Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 10 per cento sulle prime L. 1000 dell'importo netto delle contravvenzioni medesime, del 5 per cento sulle somme da L.1001 a L. 5000, del 2 per cento sulle ulteriori somme.

[2]Nulla pero' spetta ai componenti del Consiglio direttivo ed al personale delle rappresentanze provinciali di cui ai precedenti articoli, ed ai funzionari ed agli agenti che, incaricati di accertare contravvenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, siano esclusi da cui partecipazione al relativo importo.

Testo vigente dal 12 dicembre 1925

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1925-12-03;2151~art6 · fonte del testo