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[1]Sono condonati gli interessi di mora a tutto il 30 giugno 1901, rimasti finora insoluti, sulle somme dovute allo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti ed Istituti, per quote di rimborso o di contributo nelle opere contemplate dall'articolo 1 dell'allegato B alla legge 19 aprile 1872, n. 759.
[2]Dal 1° luglio 1901 in poi gli interessi, di cui alla citata legge 19 aprile 1872, n. 759, sono ridotti alla misura del 4% all'anno, ed estesi a tutte le somme dovute dalla detta epoca in avanti da Provincie, da Comuni, Consorzi ed altri Enti ed Istituti, per rimborsi o per contributi nelle spese dello Stato, in virtu' di leggi, di decreti, e di convenzioni speciali, quando non ne venga soddisfatto l'ammontare alle stabilite scadenze.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
