Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono condonati gli interessi di mora a tutto il 30 giugno 1901, rimasti finora insoluti, sulle somme dovute allo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti ed Istituti, per quote di rimborso o di contributo nelle opere contemplate dall'articolo 1 dell'allegato B alla legge 19 aprile 1872, n. 759.

[2]Dal 1° luglio 1901 in poi gli interessi, di cui alla citata legge 19 aprile 1872, n. 759, sono ridotti alla misura del 4% all'anno, ed estesi a tutte le somme dovute dalla detta epoca in avanti da Provincie, da Comuni, Consorzi ed altri Enti ed Istituti, per rimborsi o per contributi nelle spese dello Stato, in virtu' di leggi, di decreti, e di convenzioni speciali, quando non ne venga soddisfatto l'ammontare alle stabilite scadenze.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-12-08;497~art1 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari