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[1]E' fatta facolta' al Governo del Re, mediante decreto Ministeriale, di prorogare il pagamento delle somme maturate a tutto il 30 giugno 1901 e non versate per quote di rimborso e di contribuzioni contemplati nella presente legge, col seguente criterio, tassativo:
[2]Per un debito sino all'intero dell'ammontare della sovrimposta legale dell'Ente un massimo di 10 anni.
[3]Id. id. a 2 volte id. id. 15 anni.
[4]Id. id. a 3 id. id. id. 20 id.
[5]Id. id. a 4 id. id. id. 25 Id.
[6]Id. id. a 5 id. id. id. 30 id.
[7]Id. id. a 6 id. id. id. 35 id.
[8]Id. id. a 7 id. id. id. 40 id.
[9]Id. id. a 8 id. id. id. 45 id.
[10]Id. id. oltre 8 id. id. id. 50 id.
[11]I debiti relativi, ammessi a proroga, non sono passibili d'interessi, se non per le somme non versate alle nuove scadenze.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
