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[1]E' fatta facolta' al Governo del Re, mediante decreto Ministeriale, di prorogare il pagamento delle somme maturate a tutto il 30 giugno 1901 e non versate per quote di rimborso e di contribuzioni contemplati nella presente legge, col seguente criterio, tassativo:

[2]Per un debito sino all'intero dell'ammontare della sovrimposta legale dell'Ente un massimo di 10 anni.

[3]Id. id. a 2 volte id. id. 15 anni.

[4]Id. id. a 3 id. id. id. 20 id.

[5]Id. id. a 4 id. id. id. 25 Id.

[6]Id. id. a 5 id. id. id. 30 id.

[7]Id. id. a 6 id. id. id. 35 id.

[8]Id. id. a 7 id. id. id. 40 id.

[9]Id. id. a 8 id. id. id. 45 id.

[10]Id. id. oltre 8 id. id. id. 50 id.

[11]I debiti relativi, ammessi a proroga, non sono passibili d'interessi, se non per le somme non versate alle nuove scadenze.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-12-08;497~art2 · fonte del testo

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