Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai versamenti delle sovrimposte fondiarie e degli altri cespiti destinati ad estinguere le delegazioni, di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della legge, testo unico, 23 giugno 1897, n. 236, ed in genere tutti i privilegi dei quali sono assistiti la riscossione ed il versamento dei cespiti relativi.
[2]Se, cio' malgrado, l'ente debitore avesse a rimanere in difetto di versamento, decorreranno a suo carico gl'interessi di mora in ragione del 5%.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
