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[1]Ai versamenti delle sovrimposte fondiarie e degli altri cespiti destinati ad estinguere le delegazioni, di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della legge, testo unico, 23 giugno 1897, n. 236, ed in genere tutti i privilegi dei quali sono assistiti la riscossione ed il versamento dei cespiti relativi.

[2]Se, cio' malgrado, l'ente debitore avesse a rimanere in difetto di versamento, decorreranno a suo carico gl'interessi di mora in ragione del 5%.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-12-08;497~art4 · fonte del testo

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