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[1]Gli Enti che, in base alla presente legge, ottennero di pagare il loro debito in diverse annualita', e che siano in regola coi convenuti versamenti, potranno sempre diminuire la durata dell'ottenuta proroga anticipando versamenti in conto delle ultime annualita' gia' convenute.
[2]Sulle somme cosi soddisfatte, in anticipazione sara' accordato agli Enti debitori un abbuono del 4% all'anno in ragione scalare da mettere anch'esso in conto delle ultime rate di versamento.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
