Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli Enti che, in base alla presente legge, ottennero di pagare il loro debito in diverse annualita', e che siano in regola coi convenuti versamenti, potranno sempre diminuire la durata dell'ottenuta proroga anticipando versamenti in conto delle ultime annualita' gia' convenute.

[2]Sulle somme cosi soddisfatte, in anticipazione sara' accordato agli Enti debitori un abbuono del 4% all'anno in ragione scalare da mettere anch'esso in conto delle ultime rate di versamento.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-12-08;497~art6 · fonte del testo

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