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[1]Le Provincie, i Comuni, i Consorzi ed altri Enti che abbiano ottenuto dal Governo, con convenzioni speciali, condizioni piu' favorevoli, o reputate da ossi piu' favorevoli, di quelle che verrebbero loro concesse in applicazione della presente legge, avranno diritto di tener ferme le convenzioni precedenti.
[2]Qualora poi gli stessi Enti debitori che avessero speciali convenzioni rimanessero morosi per due annualita' consecutive maturate, saranno anch'essi soggetti alle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
