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[1]Il Governo procedendo alla sistemazione dei crediti del Tesoro contemplati dalla presente legge, esaminera' se l'esecuzione di taluna opera pubblica obbligatoria gia' decretata possa imporre agli Enti locali oneri non proporzionati alle loro risorse.
[2]Il Governo potra' revocare la esecuzione di detta opera o la sua continuazione, quando non risulti di vera necessita', ed in seguito all'assenso degli Enti i quali rappresentino la maggiore interessenza.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 8 dicembre 1901.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]E. DI BROGLIO.
[7]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
