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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a bandire un concorso per soli titoli, distinto per tipo di istituto peri il quale si e' conseguita l'idoneita', riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti prima della entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 18 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-08-04;605~art1 · fonte su Normattiva