Art. 3
L'amministrazione del gestore e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Gli atti concernenti spese di carattere straordinario o che, comunque, impegnino la gestione oltre l'esercizio finanziario, per essere validi, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per i trasporti, che vi provvede sentito il Comitato di cui al successivo art. 5.
Testo vigente dal 1 agosto 1957
