L'amministrazione del gestore e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Gli atti concernenti spese di carattere straordinario o che, comunque, impegnino la gestione oltre l'esercizio finanziario, per essere validi, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per i trasporti, che vi provvede sentito il Comitato di cui al successivo art. 5.

Testo vigente dal 1 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-18;614~art3 · fonte del testo