Art. 6
Il Comitato di cui al precedente art. 5 e' cosi' composto: un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente qualifica superiore a quella di ispettore generale, presidente; un magistrato del Consiglio di Stato; un avvocato dello Stato; cinque rappresentanti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; un rappresentante della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti; due rappresentanti del Ministero del tesoro, dei quali uno della Direzione generale del tesoro ed un altro della Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio; due esperti. Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possano essere riconfermati. Il Ministro per i trasporti provvede con proprio decreto alla nomina del presidente e degli altri componenti il Comitato. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1996, n. 662
3La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614".
Testo vigente dal 1 gennaio 1997
