Il Comitato di cui al precedente art. 5 e' cosi' composto: un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente qualifica superiore a quella di ispettore generale, presidente; un magistrato del Consiglio di Stato; un avvocato dello Stato; cinque rappresentanti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; un rappresentante della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti; due rappresentanti del Ministero del tesoro, dei quali uno della Direzione generale del tesoro ed un altro della Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio; due esperti. Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possano essere riconfermati. Il Ministro per i trasporti provvede con proprio decreto alla nomina del presidente e degli altri componenti il Comitato. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1996, n. 662

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La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614".

Testo vigente dal 1 gennaio 1997

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1957 al 1 gennaio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662

    La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-18;614~art6 · fonte del testo