Al gestore, nominato a termini dell'art. 1 e' affidato l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, alle quali vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata concernenti soprattutto le tariffe, gli orari, l'opportuno coordinamento con altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonche' l'obbligo del trasporto degli effetti personali. Alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione dei servizi pubblici di navigazione di cui alla presente legge sara' provveduto con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57, e corrispondenti per gli esercizi successivi, per sussidi straordinari di esercizio, ecc.

Testo vigente dal 1 agosto 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-18;614~art2 · fonte del testo