Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023. Leggi il testo vigente →

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo. Sono comunicati al Ministero dei trasporti per l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5:

  • a)entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, appena adattate, le variazioni al bilancio medesimo rese necessarie nel corso della gestione;
  • b)entra il mese di ottobre il consuntivo dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione dei revisori. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto. Gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

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Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 10, comma 11) che "L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023".

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1957 al 30 dicembre 2022. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

L'esercizio finanziario ha inizio con il tolto: 1° aggiunto: 1 luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo. Sono comunicati al Ministero dei trasporti per l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

    Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 10, comma 11) che "L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-18;614~art4 · fonte del testo