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Il personale contemplato dalla presente legge, anche se non collocato presso enti similari, e' iscritto, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso gli enti di provenienza, agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ovvero all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche se in precedenza sia stato iscritto a monti pensioni comunali, regolamenti, convenzioni, istituti o fondi speciali per pensioni. Restano, tuttavia, in vigore le eventuali convenzioni stipulate dagli enti locali di provenienza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altri istituti di assicurazione a carattere nazionale, salva la facolta' per gli interessati di chiedere il passaggio d'iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi, in tal caso, il periodo di servizio precedentemente assistito dalle predette convenzioni come reso con iscrizione a regolamento speciale di pensione. I contributi dovuti per legge e per le suddette convenzioni dagli enti locali fanno carico al bilancio dello Stato per il periodo intercorrente fra la data di cessazione dal servizio presso gli enti locali di provenienza e la data del temporaneo collocamento ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art7 · fonte del testo