La norma di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale del Ministero dei trasporti che, assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979, si trovava in servizio al 31 dicembre 1981. I contratti relativi al personale di cui al precedente comma, che vengano a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente prorogati fino a tale data. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 65 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 20 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 22 novembre 1982
