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Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, comprendenti, rispettivamente, le qualifiche di ausiliario, gestore, gestore di 1ª classe e gestore capo e le qualifiche di guardiano e guardiano di 1ª classe. Con proprio decreto il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvedera' ad includere le qualifiche di cui al precedente comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art1 · fonte del testo