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Sono inquadrati nelle qualifiche di guardiano di 1ª classe e di guardiano, fino a concorrenza dei posti d'organico previsti al 1 luglio 1968, per ciascuna di dette qualifiche, dall'articolo 24 della presente legge: gli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668 e i loro coadiutori; gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di cui al punto precedente, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori. L'inquadramento di cui al presente articolo avra' decorrenza agli effetti giuridici dal 1 luglio 1968 e agli effetti economici dal 1 gennaio 1969. Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di guardiano degli aspiranti assuntori di 3ª sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, posteriormente al 26 agosto 1967. Le nomine in prova previste dal precedente comma avranno decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art11 · fonte su Normattiva