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I soggetti di cui all'articolo 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe, se utilizzati in assuntorie di categoria A o B; nella qualifica di guardiano, se utilizzati in assuntorie di altra categoria. Per la determinazione della categoria si ha riguardo alla classificazione dell'assuntoria alla data del 26 agosto 1967, ovvero alla classificazione precedente se piu' favorevole. Nei riguardi degli assuntori ed incaricati ruotanti nonche' degli incaricati utilizzati per le sostituzioni degli assuntori temporaneamente assenti si fa riferimento alla categoria di prevalente utilizzazione nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art12 · fonte su Normattiva