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Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1 gennaio 1969 e agli effetti economici dal 1 luglio 1969, verranno inquadrati nelle stesse qualifiche di cui all'articolo precedente, nell'ordine e nel limite dei posti di organico previsti alla data del 1 gennaio 1969 dall'articolo 24 della presente legge: coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 11, non hanno potuto ottenere l'inquadramento per mancanza di posti disponibili; gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori; gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di custodia di passaggi a livello e di vigilanza ovvero per completamento orario non inferiore alle 8 ore giornaliere in impianti classificati. Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, degli aspiranti assuntori iscritti nella 3ª sezione degli albi compartimentali, dando la precedenza a quelli cui fosse stato gia' conferito l'incarico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e degli incaricati di cui al comma precedente in servizio per completamento orario inferiore alle 8 ore. Le vacanze che si verifichino dopo il 1 gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 verranno coperte inquadrando coloro i quali, versando nelle condizioni di cui al primo comma, non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo per carenza di disponibilita' ovvero, in loro mancanza, mediante assunzione in prova ai sensi del comma precedente. Agli aspiranti assuntori e' applicato il disposto del precedente articolo 7, ultimo comma.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art13 · fonte del testo