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Hanno titolo all'inquadramento gli assuntori che alla data del 1 luglio 1968 non abbiano superato il 65° anno di eta'. Gli aventi titolo all'inquadramento, i quali siano cessati dal servizio in data compresa fra quella di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento e quella di decorrenza dei relativi effetti economici, saranno considerati, ai soli fini del trattamento di quiescenza, collocati a riposo alla data di decorrenza degli effetti economici. Il collocamento in quiescenza degli assuntori che entro il 1 gennaio 1970 abbiano superato o superino i limiti di eta' previsti dall'allegato n. 6 alla presente legge, viene prorogato di sei mesi, ma non oltre il 65° anno di eta'.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art16 · fonte su Normattiva