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In deroga al quarto comma dell'articolo 158 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e fino al 31 dicembre 1970, il personale femminile nubile immesso nei ruoli ferroviari in base alla presente legge puo' presentare le dimissioni con diritto al trattamento di pensione qualora alla data di risoluzione del rapporto di impiego abbia conseguito almeno 15 anni di servizio valutabile ai fini della pensione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
