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Al personale inquadrato nei gruppi "gestori e ausiliari" e "di vigilanza" sono attribuiti gli stipendi previsti nella annessa tabella, allegato n. 7 che integra quella prevista per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. Gli stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche e saranno rideterminati con i decreti che dovranno essere emanati in attuazione degli articoli 10 e 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Al personale inquadrato in base alla presente legge le disposizioni sulle competenze accessorie approvato con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, sono applicabili a partire dal 1 settembre 1969. Per il periodo compreso tra il 1 luglio 1968 e la data di decorrenza degli effetti economici degli inquadramenti, compete il trattamento economico di attivita' di servizio o di quiescenza previsto dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 16.
Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
