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Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella prima applicazione degli stipendi di cui all'allegata tabella n. 7, nei riguardi del personale proveniente dalla posizione di assuntore il servizio svolto in qualita' di assuntore, in impianti classificati, anteriormente al 1 marzo 1960, e' valutato nella misura del 70 per cento. Agli effetti di cui al comma precedente le anzianita' di servizio pari o inferiori a quattro anni non vengono prese in considerazione, mentre quelle superiori sono preventivamente ridotte di quattro anni: per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore capo che non provengono dalla posizione di assuntore titolare in assuntoria di categoria A; per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore di 1ª classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria inferiore alla B; per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D; per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria B; per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D. L'anzianita' maturata in impianti classificati successivamente al 1 marzo 1960 e' valutata per intero. Qualora il nuovo stipendio risulti di importo inferiore a quello di godimento, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.
Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
