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[1]Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, numero 1256, e successive modificazioni:

[2]dal 1 luglio 1968 gestori e ausiliari: gestore capo........................ n. 348 gestore di 1ª classe.................... n. 970 gestore.......................... n. 1.182 ausiliario.......................... n. - personale di vigilanza: guardiano di la classe.................. n. 2.300 guardiano......................... n. 3.000 In complesso posti..................... n. 7.800 dal 1 gennaio 1969 gestori e ausiliari: gestore capo........................ n. 348 gestore di 1ª classe.................... n. 970 gestore.......................... n. 1.950 ausiliario.......................... n. - personale di vigilanza: guardiano di la classe.................. n. 2.494 guardiano......................... n. 3.500 In complesso posti..................... n. 9.262 dal 1 gennaio 1970 gestori e ausiliari: gestore capo........................ n. 348 gestore di 1ª classe................... n. 1.000 gestore.......................... n. 2.012 ausiliario......................... n. 790 personale di vigilanza: guardiano di la classe.................. n. 2.494 guardiano......................... n. 3.963 In complesso posti..................... n. 10.607

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art24 · fonte su Normattiva