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Il personale di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, all'atto del passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato e' iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425. Dalla iscrizione al fondo pensioni sono esclusi gli incaricati e i coadiutori inquadrati nelle qualifiche di guardiano e di ausiliario che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, abbiano superato il 50° anno di eta' e quelli inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, che alla data di cui sopra abbiano superato il 52° anno. Nei casi suddetti gli interessati, ove non lo fossero gia', saranno iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, in base alla tabella allegato n. 15 allo stato giuridico del personale ferroviario integrata, dall'allegato n. 6 alla presente legge, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di eta'; saranno trattenuti in servizio fino al 60° anno. Il periodo di iscrizione al fondo di previdenza per gli assuntori ed il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile con provvedimenti successivi alla presente legge e' valutato per intero come iscrizione al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Lo stesso periodo di servizio pregresso, dietro domanda da presentarsi entro tre mesi dalla comunicazione dell'inquadramento, puo' essere riscattato ai fini dell'indennita' di buonuscita secondo le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, considerando gli stipendi di cui alla tabella allegato 7 per il computo del contributo. Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa, per l'Azienda delle ferrovie dello Stato, l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. L'Azienda stessa cedera' la proprieta' della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facolta' previste, per gli assuntori, dall'articolo 9 della convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 26 luglio 1962, n. 648, e, per gli incaricati, dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art25 · fonte su Normattiva