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Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e' limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di eta'.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art26 · fonte su Normattiva