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Ai fini della pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e' riconoscibile secondo le norme vigenti, con domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio reso in qualita' di coadiutore del coniuge, nel quinquennio antecedente il 1 marzo 1960, dagli assuntori iscritti al fondo pensioni ferrovie dello Stato in dipendenza del presente inquadramento.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art28 · fonte su Normattiva