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Il rapporto intrattenuto con l'azienda da coloro i quali non saranno inquadrati in base alla presente legge cessera' dalla data in cui verra' effettivamente inquadrata la categoria di soggetti nella quale essi sarebbero stati inseriti se in possesso di tutti i prescritti requisiti. A coloro i quali non saranno inquadrati per difetto del requisito di cui all'articolo 17, primo comma, della presente legge ovvero dei requisiti di utilizzazione di cui all'articolo 30, n. 3 della legge 27 luglio 1967, numero 668, e non troveranno utilizzazione in base all'articolo 31 di quest'ultima legge, viene riservato il seguente trattamento: agli assuntori e' concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di 5 anni, da valere ai soli fini del computo del servizio utile per la liquidazione degli assegni a carico del fondo di previdenza degli assuntori, pari al numero di anni di servizio ancora da compiere fino al raggiungimento del limite di eta' di 65 anni; ai coadiutori e' corrisposta, in aggiunta a quella prevista al paragrafo X, primo comma, dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, una indennita' pari a 5 giorni dell'ultimo compenso percepito, per ogni anno di anzianita' di servizio maturato; agli incaricati e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Ministro dei trasporti 24 ottobre 1962, n. 1432, maggiorata del 50 per cento e fino ad un massimo di 4 mensilita'. Fra i servizi da gestire con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, vanno compresi anche quelli non classificabili per la loro minima importanza, che verranno determinati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art29 · fonte del testo