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Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' modificato come segue: "Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, nonche' nella qualifica di interprete, e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente".

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art3 · fonte del testo