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Gli assuntori che non potranno ottenere il passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato rimarranno iscritti al fondo di previdenza per gli assuntori, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il quale continuera' ad erogare le sue prestazioni fino a che non sara' cessata l'ultima delle partite di trattamento previdenziale in carico. Al verificarsi di tale cessazione i residui attivi della gestione saranno versati al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art30 · fonte del testo