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All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente si provvede: per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
