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All'articolo 32 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' aggiunto il seguente comma: "I gestori di 1ª classe, i gestori e gli ausiliari nonche' il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello".
Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
