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Sono inquadrati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore: gli assuntori di stazione e di fermata iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668; i coadiutori amministrativi con orario di lavoro non inferiore alle 8 ore, in servizio alla stessa data; gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione e di fermata, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori. L'inquadramento di cui al presente articolo avra' decorrenza agli effetti giuridici dal 1 luglio 1968 e agli effetti economici dal 1 gennaio 1969.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art5 · fonte del testo