Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'inquadramento di cui al precedente articolo sara' effettuato in base ad una graduatoria nazionale da formare secondo norme che verranno emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e che terranno conto della posizione giuridica, dell'anzianita' di servizio, delle mansioni svolte, del titolo di studio e delle abilitazioni possedute. Per la formazione della graduatoria sara' nominata dal direttore generale apposita commissione, comprendente i rappresentanti del personale, con i criteri delle commissioni di avanzamento. La graduatoria sara' approvata dal direttore generale. Le qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore, nell'ordine, verranno attribuite seguendo la graduatoria di cui al primo comma, fino a concorrenza dei posti di organico al 1° luglio 1968 stabiliti per ciascuna di esse dall'articolo 24 della presente legge. Sono comunque esclusi dall'inquadramento a gestore capo coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria C e D e dall'inquadramento nella qualifica di gestore di 1ª classe coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria D. Gli incaricati che hanno maturato o completato l'anno di continuativo servizio o le 500 giornate di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, in assuntorie di posto di blocco intermedio sono inquadrati nella qualifiche di gestore e superiori, se iscritti nella sezione I o II degli albi compartimentali degli aspiranti assuntori e nella qualifica di ausiliario negli altri casi. Le vacanze eventualmente residuate al 1 luglio 1968, dopo l'inquadramento dei soggetti elencati all'articolo 5, saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di gestore degli aspiranti assuntori di 1ª e 2ª sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, posteriormente al 26 agosto 1967. Le nomine in prova previste dal comma precedente avranno decorrenza dalla data dell'assunzione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
