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Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1 gennaio 1969, entro i limiti degli organici previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, ed agli effetti economici dal 1 luglio 1969, verranno inquadrati, nell'ordine, nella qualifica di gestore: coloro i quali, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 6, non abbiano eventualmente conseguito l'inquadramento con decorrenza 1 luglio 1968 per mancanza di posti disponibili; gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato il titolo all'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori; gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione o di fermata; i coadiutori amministrativi ad orario ridotto nonche' i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto. Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova degli aspiranti assuntori di 1ª o, in loro mancanza, di 2ª sezione dell'albo compartimentale, dando la precedenza in ogni caso a coloro cui fosse stato gia' conferito l'incarico di assuntore, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Le vacanze che si verificheranno dopo il 1 gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante l'inquadramento di coloro i quali non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo in base al primo comma per mancanza di posti disponibili, e, in loro assenza, dei soggetti di cui al comma precedente e con le modalita' in esso previste. Il servizio prestato dagli aspiranti assuntori dopo il formale conferimento dell'incarico di assuntore viene computato agli effetti del periodo di prova nella qualifica di assunzione.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art7 · fonte del testo