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Con decorrenza ad ogni effetto dal 1 gennaio 1970, per limiti dei posti di organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica di ausiliario, nell'ordine, i soggetti di cui agli articoli 5, 6 e 7 privi delle abilitazioni prescritte al precedente articolo 8 e i coadiutori di fatica ad intero orario. I soggetti di cui al comma precedente, che, non potranno conseguire l'inquadramento per mancanza di disponibilita', verranno inquadrati in occasione di successive vacanze. Le vacanze eventualmente residuate e quelle che si determineranno fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, dei coadiutori di fatica ad orario ridotto, dei coadiutori promiscui ad orario ridotto privi delle abilitazioni di cui al precedente articolo 8 e dei sostituti di coadiutore utilizzati in via permanente, che, nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, abbiano espletato almeno 150 giornate di effettive prestazioni.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art9 · fonte del testo