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Le cattedre ed i posti di insegnamento che si siano resi disponibili negli Istituti d'arte per effetto di revisioni di piante organiche intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, o che interverranno entro un anno dalla data medesima, sono conferiti con le modalita' previste dal precedente articolo 7 agli insegnanti non al ruolo in servizio in detti Istituti.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;336~art10 · fonte del testo