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Gli aiuti di laboratorio e i tecnici di ruolo degli Istituti e Scuole d'arte che svolgono mansioni identiche o corrispondenti a quelle di insegnante d'arte applicata, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo di insegnante d'arte applicata previo esame consistente in una prova pratica. Dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, il personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a "distinto", che svolga mansioni identiche o corrispondenti a quelle di insegnante d'arte applicata, e' anch'esso inquadrato nei ruoli di insegnante d'arte applicata: a seguito di concorso per titoli ed esami consistenti in una prova pratica. Al predetto personale si applicano le norme dell'articolo 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;336~art11 · fonte del testo